Con Decreto 11 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha approvato gli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico che devono essere conseguiti dalle
imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale
per gli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei
certificati bianchi, nonché stabilito criteri, condizioni e
modalità di realizzazione dei progetti di efficienza
energetica negli usi finali per l'accesso al medesimo
meccanismo.
Per ciascuno degli anni ricompresi nel periodo di
riferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del predetto
Decreto, sono soggetti agli obblighi i distributori di energia
elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di
due anni antecedenti a ciascun obbligo, abbiano connessi
alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.
Con il medesimo Decreto, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha altresì aggiornato, ai sensi dell’articolo 7,
comma 5, del D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, le Linee Guida
per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei
progetti di efficienza energetica e per la definizione dei
criteri e delle modalità per il rilascio dei TEE.
Il GME organizza la sede per la contrattazione dei TEE ed ha predisposto le
regole di funzionamento del mercato,
adottate con delibera ARERA del 14 aprile 2005, n. 67/05,
successivamente modificate ed integrate e da ultimo
approvate con deliberazione 634/2017/R/efr.
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