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In applicazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12.1 delle Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica in materia di obblighi di comunicazione in capo agli operatori, si evidenzia che, anche al fine di garantire la corretta e continuativa attività di registrazione delle transazioni nell’ambito della piattaforma, gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente al GME le variazioni dei dati societari conseguenti ad un’operazione societaria straordinaria - quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda, ecc – che determinino una modifica dei dati e delle informazioni acquisiti dal GME ai fini dell’iscrizione al Registro.
Gli operatori di mercato potranno comunicare le suddette variazioni mediante l’apposito modulo, compilato nelle parti di interesse ovvero presentando al GME documentazione equivalente.
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