Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. definisce annualmente la misura dei corrispettivi
che gli operatori del Mercato TEE e/o del Registro TEE versano a fronte dei servizi
forniti. Tale misura è pubblicata sul sito internet
del GME ai sensi dell’articolo 6, comma 6.2, delle Regole di funzionamento del mercato
dei TEE e dell’articolo 7, comma 7.3, del Regolamento per la registrazione
delle transazioni bilaterali dei TEE.
Di seguito si riporta la misura dei corrispettivi per l’anno 2024.
La misura dei corrispettivi prevede un corrispettivo variabile di € 0,1 (+ IVA ove applicabile) per ciascun TEE scambiato.
Il corrispettivo variabile viene applicato all’acquirente e al venditore sia per
le transazioni concluse bilateralmente che per quelle perfezionate sul mercato organizzato.
I periodi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi variabili sono il trimestre gennaio-marzo, il trimestre aprile-giugno, il trimestre luglio-settembre e il trimestre ottobre-dicembre.
Per ciascun periodo di fatturazione, il GME emetterà fattura nei confronti dell’operatore entro i sette giorni successivi al periodo di riferimento. Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, dal GME agli operatori attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Il relativo pagamento andrà effettuato entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha inviato la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.
Il pagamento dei corrispettivi andrà effettuato sul conto corrente intestato al
GME presso la:
Banca Popolare di Sondrio
Società Cooperativa per Azioni
Viale Cesare Pavese, 336
00144 – Roma
IBAN IT19 B056 9603 2110 0000 7200 X26
CODICE SWIFT POSOIT22
Regime fiscale dei corrispettivi e obblighi di comunicazione
I corrispettivi dovuti su MTEE e sul registro TEE sono qualificati come prestazioni
di servizio la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito
il committente.
Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente
è un soggetto stabilito in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime di “esportatore
abituale” ai sensi dell’Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972 n. 633 inviando al GME la relativa dichiarazione di intento redatta ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del
decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984,
n. 17, e ss.mm.ii., ed allegata documentazione; viceversa in presenza di tale dichiarazione,
il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.
Viceversa il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario
soggetto passivo nel proprio paese; sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare
il reverse charge.
Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura
senza applicazione dell’IVA.
Nel caso in cui l’operatore italiano intenda continuare ad avvalersi della facoltà
di effettuare acquisti di servizi senza applicazione dell’IVA, è tenuto a rinnovare
al GME la dichiarazione di intento e l'allegata documentazione alla scadenza del
periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione
nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l’ordinario regime
IVA.
Gli operatori stabiliti in Italia per i quali trova applicazione, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il
sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, sono tenuti a presentare al GME apposita
auto-dichiarazione attestante il proprio status in merito.
Qualora l’entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente
le transazioni/registrazioni in acquisto e/o in vendita sul MTEE e/o sul Registro
dei TEE sia diversa dall’entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la
quale l’operatore risulta ammesso al MTEE e/o al Registro dei TEE, l’operatore,
nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, è tenuto a comunicare al
GME l’entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente
le transazioni/registrazioni in acquisto e/o in vendita sul MTEE e/o sul Registro
dei TEE secondo il modello disponibile sul sito internet del GME.
L’operatore del MTEE in quanto iscritto al Registro dei TEE, dovrà rendere la dichiarazione
anche con riferimento al Registro dei TEE, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME.
L’operatore che è esclusivamente iscritto al Registro dei TEE dovrà rendere la dichiarazione
solo con riferimento al Registro dei TEE, utilizzando il seguente modello.
Ogni eventuale successiva variazione circa fatti, stati e qualità che sia tali da
comportare la modifica dei dati e delle indicazioni riportate in tali dichiarazioni
andrà comunicata al GME tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal
suo verificarsi.
L’inserimento dei dati e delle informazioni in esse contenute nelle predette dichiarazioni
produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle
richieste da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano
soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all’aggiornamento
dei dati e delle informazioni rese dall’operatore.
|