I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, sono stati
istituiti dai Decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (D.M.
20/7/04 elettricità,
D.M. 20/7/04 gas) come successivamente modificati ed integrati .
I TEE sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in favore dei soggetti
di cui all’articolo 5 del
D.M. 11.01.2017,
sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al GME dal Gestore dei Servizi Energetici
– GSE S.p.A. (GSE), nel rispetto delle disposizioni applicabili. Il GME emette, altresì, TEE,
ricondotti nei titoli di tipo II, attestanti interventi di risparmio energetico ottenuti su impianti di
cogenerazione ad alto rendimento (CAR) per i quali l’attività di certificazione è effettuata dal GSE,
in attuazione delle previsioni di cui al
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011.
I TEE hanno un valore pari ad un tep e si distinguono, sulla base di quanto disposto dal
D.M. 11 gennaio 2017,
nelle seguenti tipologie:
- titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso
interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
- titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso
interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
- titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse
dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
- titoli di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria
diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.
I soggetti obbligati (ossia i distributori di energia elettrica e di gas naturale) possono conseguire gli obiettivi
di incremento di efficienza energetica sia attraverso la realizzazione di progetti
di efficienza energetica e la conseguente emissione dei TEE, sia acquistando TEE
da altri soggetti. Il GME organizza e gestisce:
- la sede per la contrattazione dei TEE (Mercato dei TEE) secondo le disposizioni
contenute nelle
Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (adottate
con del. ARERA n. 67 del 14 aprile 2005 e successivamente modificate ed integrate). Il Mercato dei TEE consente, in modalità "unificata" (ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.M. 11 gennaio 2017) rispetto alle singole tipologie:
- l’acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti,
ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare
sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all’obbligo;
- la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi
oltre l’obiettivo annuo e che possono realizzare dei profitti vendendo sul mercato
i titoli in eccesso;
- la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte di altri soggetti/imprese aventi diritto, che, non dovendo ottemperare
ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato;
- l'acquisto e la vendita di titoli da parte di tutti i soggetti ammessi al mercato.
- il Registro TEE, ovvero l’archivio elettronico dei titoli costituito dall’insieme dei conti
proprietà, articolati, ciascuno, in due sezioni, su cui il GME registra: i) nella prima, il numero
dei titoli emessi a favore dell’intestatario del conto con l’indicazione della relativa tipologia;
ii) nella seconda, il numero complessivo di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto,
senza alcuna indicazione della tipologia (in modalità “unificata” ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.M. 11 gennaio 2017), costituito dall’insieme dei
titoli:
- emessi dal GME in favore del soggetto intestatario del conto
- rinvenienti dalle negoziazioni avvenute sul mercato dei TEE
- rinvenienti dalle registrazioni effettuate sul Registro TEE successivamente alle contrattazioni concluse bilateralmente al di fuori del Mercato dei TEE
- oggetto di operazioni di blocco, ritiro o annullamento
Le regole di funzionamento del Registro TEE sono contenute nel Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali
dei titoli di efficienza energetica (approvato dall'ARERA con delibera n. een
5 /08 del 14 aprile 2008 come successivamente modificato ed integrato).
Ai sensi dell’ dell'articolo 11, del D.M. 11 gennaio 2017, la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati - in adempimento degli obblighi individuali di incremento di efficienza energetica - è effettuata secondo modalità definite dall’ARERA, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato (Mercato dei TEE), nonché registrato sugli scambi bilaterali (nell’ambito del Registro TEE) definendo un valore massimo di riconoscimento (cd. Contributo tariffario). Tale valore massimo è definito ed aggiornato anche tenendo conto delle eventualità di cui all'art. 11-bis del D.M. 11 gennaio 2017, in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema.
Le regole per la definizione del Contributo tariffario sono definite dall’ARERA ai sensi della deliberazione 270/2020/R/EFR
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