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Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. definisce la misura dei corrispettivi che gli operatori del MLF versano a fronte dei servizi forniti, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.3, del Regolamento del mercato locale della flessibilità.
Ai sensi della Delibera 372/2023/R/eel, tale misura è definita annualmente dal GME, approvata dall'ARERA e pubblicata sul sito internet del GME stesso con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Misura dei corrispettivi
I corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento del mercato locale della flessibilità sono così determinati:
- un corrispettivo di accesso (una tantum) pari ad Euro 0,00;
- un corrispettivo fisso annuo pari ad Euro 0,00;
- un corrispettivo variabile pari ad Euro 0,04/MW per ogni ora h (Euro 0,01/MW per ogni quarto d’ora) determinato in relazione alla capacità di potenza negoziata sul MLT-Flex;
- un corrispettivo variabile pari ad Euro 0,04/MW per ogni ora h (Euro 0,01/MW per ogni quarto d’ora) determinato in relazione alle transazioni di acquisto e vendita di energia oggetto di movimentazione sul MLP-Flex e attribuite dal GME.
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