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aspetti contabili e fiscali - fiscalità MLF
Fiscalità

Le transazioni di energia elettrica oggetto di movimentazione (cessioni di beni) si considerano effettuate nel momento della consegna, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA), salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

L’elenco e la descrizione dei codici IVA utilizzati dal GME per la fatturazione delle partite economiche e dei corrispettivi è consultabile qui.

La quantità di potenza effettivamente messa a disposizione è qualificata ai fini IVA prestazione di servizi generica la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.

Aliquota IVA ridotta

Gli operatori che vogliono ricevere fattura, per le transazioni di acquisto energia elettrica oggetto di movimentazione, con aliquota IVA ridotta poiché si configurano quali clienti grossisti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, devono presentare una dichiarazione attestante il proprio status di cliente grossista.

Un esempio di dichiarazione per lo status di cliente grossista è reperibile qui.

Gli operatori che vogliono ricevere fattura con aliquota IVA ridotta, poiché titolari di punti di prelievo per energia destinata ad uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili devono presentare una dichiarazione che attesti che l’energia elettrica prelevata da questi punti è destinata ai suddetti usi.

Reverse Charge

La territorialità delle transazioni di energia elettrica oggetto di movimentazione è disciplinata dall’articolo 7bis, comma 3, del D.P.R. 633/72 che recepisce gli articoli 38 e 39 della Dir. 2006/112/CE e ss.mm.ii..

Pertanto, gli operatori stabiliti in Italia che vogliono ricevere fattura in regime di reverse charge devono presentare una dichiarazione attestante il proprio status di soggetto passivo-rivenditore per ciascuna singola transazione di energia elettrica oggetto di movimentazione sul MLF e in ogni caso fino a revoca. Per le transazioni di energia elettrica oggetto di movimentazione effettuate dal GME nei confronti di operatori italiani soggetti passivi-rivenditori, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Un esempio di dichiarazione per lo status di soggetto passivo-rivenditore è reperibile qui.

Gli operatori, per le transazioni di energia elettrica oggetto di movimentazione effettuate nei confronti del GME, emettono fattura senza applicazione dell’IVA nei confronti del GME, che è in possesso dello status di soggetto passivo-rivenditore di cui all’articolo 7-bis del D.P.R. 633/72. Il GME assolve l’IVA applicando il reverse charge.

Per le transazioni di energia elettrica oggetto di movimentazione effettuate dal GME nei confronti di operatori comunitari e di operatori extracomunitari, il GME emette una fattura con applicazione del regime IVA associato alla posizione soggettiva dichiarata ai fini IVA dall’operatore.

Un esempio di dichiarazione da operatore estero per l’applicazione dell’IVA in Italia è reperibile qui.

Split payment sulle transazioni di energia elettrica oggetto di movimentazione

Il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment” prevede che, ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA), l’IVA venga corrisposta direttamente all’Erario dal cessionario/committente in relazione ai propri acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia per i quali lo stesso non è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il GME emette fattura con riferimento a tale sistema per le transazioni di energia oggetto di movimentazione effettuate nei confronti degli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment e che non si siano qualificati, per le medesime operazioni, soggetto passivo-rivenditore ovvero esportatore abituale.

Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

Applicazione IVA ai corrispettivi fatturati dal GME

I corrispettivi del GME sono qualificati come prestazioni di servizi generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia, salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale nei confronti del quale è emessa una fattura senza IVA.

Il GME emette invece fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di committente extracomunitario, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Il GME emette fattura per i corrispettivi, facendo riferimento al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, agli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment.

Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

 
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