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In applicazione di quanto disposto dall’articolo 19, comma 19.1 del Regolamento del mercato locale della flessibilità (MLF) in materia di obblighi di comunicazione in capo agli operatori, si evidenzia che, anche al fine di garantire la corretta e continuativa attività degli stessi nell’ambito della piattaforma, gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente al GME le variazioni dei dati societari conseguenti ad un’operazione societaria straordinaria - quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda, ecc. – che determinino una modifica dei requisiti nonché dei dati e delle informazioni acquisiti dal GME ai fini dell’ammissione.
Gli operatori del MLF potranno comunicare le suddette variazioni mediante l’apposito modulo, compilato nelle parti di interesse ovvero presentando al GME documentazione equivalente.
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