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 comunicazione operazioni societarie straordinarie

In applicazione di quanto disposto dall’articolo 20, comma 20.1 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale in materia di obblighi di comunicazione in capo agli operatori di mercato, si evidenzia che, anche al fine di garantire la corretta e continuativa attività di negoziazione sulla piattaforma di mercato, gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente al GME le variazioni dei dati societari conseguenti ad un’operazione societaria straordinaria - quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda, ecc – che determinino una modifica dei requisiti nonché dei dati e delle informazioni acquisiti dal GME ai fini dell’ammissione.


Gli operatori di mercato potranno comunicare le suddette variazioni mediante l’apposito modulo, compilato nelle parti di interesse ovvero presentando al GME documentazione equivalente.

 
 
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