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Fiscalità |
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I corrispettivi del GME S.p.A., sono qualificati come prestazioni di servizio generiche
la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo di residenza del committente così
come previsto dall’Articolo 7ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, che recepisce l’Articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE
e ss.mm.ii..
Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il
committente è un soggetto residente in Italia, salvo il caso in cui il committente
sia un esportatore abituale ai sensi dell’Articolo 8, comma 8.1, lettera c) del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nei confronti del
quale verrà emessa una fattura senza IVA.
Il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario
soggetto passivo nel proprio paese; sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare
il reverse charge.
Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura
senza applicazione dell’IVA.
Gli operatori stabiliti in Italia per i quali trova applicazione, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il sistema di liquidazione dell’IVA denominato "split payment", sono tenuti a presentare al GME apposita auto-dichiarazione attestante il proprio status in merito.
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I codici IVA del GME |
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- V1: vendita imponibile aliquota ordinaria
- V3: cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali" non impon. ad IVA ex art.8 DPR 633/72
- V8: operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
- VC = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge ExtraUE
- VE = vendita imponibile aliquota ordinaria alla PA - Scissione dei pagamenti
- VX = vendita imponibile aliquota ordinaria a non PA - Scissione dei pagamenti
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