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monitoraggio - remit - PDR - FAQ

aggiornate al 4 novembre 2019

PIATTAFORMA DATA REPORTING (PDR)
Frequently Asked Questions (FAQ)

Nel resto del documento si utilizzano le seguenti definizioni:

  • CEREMP: Centralised European Register of Energy Market Participant, istituito ai sensi dell’articolo 9.3 del Regolamento REMIT.

  • Operazioni: ordini e transazioni relativi a prodotti energetici all’ingrosso

  • IAs (Implementing Acts): Regolamento di esecuzione (EU) n° 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8 paragrafi 2 e 6del Regolamento (EU) n° 1227/2011.

  • REMIT: Regolamento (UE) n° 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso

  • RRM: Registered Reporting Mechanism

  • TRUM: Documento “Transaction Reporting User Manual” come pubblicato da ACER sul proprio REMIT Portal (https://www.acer-remit.eu/)



1.  COSA E’ IL DATA REPORTING?
Si definisce Data Reporting l’attività di raccolta dei dati necessari al monitoraggio dei mercati all’ingrosso dell’elettricità e del gas naturale effettuata da ACER ai sensi dell’art. 8 del REMIT. Tali dati devono essere forniti, direttamente o tramite terze parti, dagli Operatori di mercato ad ACER secondo le modalità descritte negli Implementing Acts (IAs). I soggetti (operatori di mercato o terze parti) che intendono effettuare la trasmissione dei dati devono procedere alla registrazione in qualità di RRMs presso ACER.

2.  QUALI SONO I DATI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATI AD ACER?
Devono essere trasmessi ad ACER:
- Gli ordini e le transazioni relativi a contratti standardizzati per la fornitura di energia elettrica o gas naturale con consegna all’interno dell’Unione Europea, definiti all’articolo 2 degli IAs come contratti aventi come sottostante un prodotto energetico all’ingrosso ammessi alla contrattazione su un mercato organizzato, indipendentemente dal fatto che le transazioni avvengano o meno su tale mercato;
- Gli ordini e le transazioni relativi a contratti non standardizzati per la fornitura di energia elettrica o gas naturale con consegna all’interno dell’Unione Europea, definiti all’articolo 2 degli IAs come contratti aventi come sottostante un prodotto energetico all’ingrosso non rientrante nella categoria di contratto standardizzato;
- I Contratti afferenti la capacità di trasporto di energia elettrica o gas naturale all’interno dell’Unione Europea, assegnata attraverso un’allocazione primaria da parte del TSO, o sui mercati secondari.

3.  A PARTIRE DA QUANDO TALI CONTRATTI DEVONO ESSERE TRASMESSI AD ACER?
L’obbligo di trasmissione dei contratti standardizzati e conclusi in uno dei mercati organizzati presenti nell’elenco pubblicato da ACER sul proprio portale REMIT, decorre dal 7 ottobre 2015. L’obbligo di trasmissione dei contratti standard conclusi al di fuori dei mercati organizzati, di quelli non standard e dei contratti afferenti alla capacità di trasporto, decorre dal 7 aprile 2016. 

4.  IN CHE MODO IL GME ADEMPIE ALL'OBBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI OPERATORI UN SERVIZIO DI DATA REPORTING?
Ai sensi dell’articolo 6 degli IAs, il GME – in qualità di gestore di un mercato organizzato – è tenuto ad offrire, ai propri operatori di mercato che ne facciano richiesta, una proposta di servizio per la trasmissione ad ACER dei dati inerenti le operazioni da questi effettuate sui mercati organizzati dal GME. In attuazione del predetto obbligo, il GME ha individuato per i propri operatori un servizio di data reporting verso ACER quanto più diretto e completo possibile, sviluppando una apposita Piattaforma Data Reporting (PDR), attraverso la quale gestire i necessari flussi informativi da/verso gli operatori di mercato ed ACER. GME può svolgere l’attività di reporting per conto dei propri operatori di mercato che ne facciano richiesta, avendo ottenuto presso ACER la qualifica di RRM in data 20/08/2015.

5.  COSA E’ LA PDR E A COSA SERVE?
La PDR (Piattaforma per il Data Reporting) è una piattaforma online realizzata dal GME per permettere agli operatori del mercato all'ingrosso dell'energia di adempiere all'obbligo di trasmissione ad ACER, di cui all'articolo 8 del REMIT, dei dati inerenti le operazioni dagli stessi conclusi con riferimento ai prodotti energetici all'ingrosso, sia nell’ambito dei mercato organizzati e gestiti dal GME sia su altre piattaforme di mercato, nonché bilateralmente. A completamento, con riferimento ai contratti conclusi bilateralmente, il GME offre la possibilità agli operatori iscritti alla PDR di riportare ad ACER anche i dati per conto delle proprie controparti contrattuali. 

6.  A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO DI DATA REPORTING OFFERTO DAL GME?
L'accesso alla PDR è consentito solo agli operatori di mercato iscritti ad uno o più dei mercati dell'energia o del gas del GME e segnatamente: il mercato dell’energia elettrica (ME), il mercato del gas naturale (M-GAS) e la piattaforma P-GAS. 
Sono pertanto attualmente esclusi dal servizio di data reporting gli Operatori iscritti esclusivamente alla Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), alla Piattaforma Aste Rigassificazione (PAR), nonché gli Operatori iscritti esclusivamente ai mercati ambientali (MTEE e MGO).[1]

7.  QUALI FUNZIONALITA’ HA LA PDR?
Attraverso la PDR il GME offre agli operatori che ne facciano richiesta i seguenti servizi:
i) la trasmissione ad ACER, a cura di GME, dei dati e delle informazioni relative a tutte le operazioni concluse sui mercati del GME, tradotti in formato ACER;
ii) il caricamento sulla piattaforma in formato ACER da parte degli operatori, e la successiva trasmissione ad ACER a cura del GME, dei dati e delle informazioni relative alle operazioni concluse al di fuori dei mercati gestiti dal GME;
iii) la messa a disposizione della documentazione fornita da ACER attestante il buon esito del data reporting effettuato dal GME verso ACER; 
iv) la  messa a disposizione già in formato ACER dei dati inerenti le operazioni dagli stessi concluse sui mercati gestiti dal GME.

8.  COME CI SI PUO’ ISCRIVERE ALLA PDR?
L'accesso alla PDR è esteso solo ai soggetti che abbiano già acquisito la qualifica di operatori dei mercati elettrico e/o gas naturale del GME. Per registrarsi alla PDR è necessaria la sottoscrizione del contratto di data reporting il quale dovrà essere debitamente compilato e presentato al GME secondo la procedura di compilazione e sottoscrizione indicata dal GME nel Manuale Utente PDR. Prima di procedere con la sottoscrizione del contratto PDR, è necessario che l’operatore abbia adempiuto all’obbligo di registrazione previsto nell’articolo 9 del REMIT, e che sia dunque dotato di un proprio codice ACER riconosciuto nel Registro CEREMP.

9.  PER L’ADESIONE AL SERVIZIO DI DATA REPORTING È NECESSARIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO?
Sì, gli operatori che intendano avvalersi di uno dei servizi di data reporting messi a disposizione dal GME descritti al precedente punto 7, devono necessariamente, eseguita la procedura di cui al precedente punto 8, trasmettere al GME il contratto di data reporting (il cui modello è consultabile al link: http://www.mercatoelettrico.org/It/Monitoraggio/ComePartecipare.aspx), che regola diritti e doveri delle parti relativamente all’utilizzo della PDR. Relativamente allo svolgimento del servizio di data reporting si chiarisce che il GME non può procedere autonomamente al reporting delle operazioni effettuate sui propri mercati nei confronti di ACER senza che vi sia stata una esplicita richiesta dell’operatore.

10. QUALI OPERAZIONI POSSONO ESSERE RIPORTATE ATTRAVERSO LA PDR?
Gli operatori che hanno stipulato con il GME l'apposito contratto di data reporting possono scegliere di trasmettere:
·  le operazioni effettuate sui mercati gestiti dal GME nonché le operazioni effettuate al di fuori di essi;
·  solo operazioni su contratti standard, solo operazioni su contratti non standard[2], entrambe;
·  solo ordini (eseguiti e/o non eseguiti), solo transazioni, entrambi;
Le suddette alternative potranno essere indicate nel contratto di data reporting.

Nel dettaglio:
1)  Contratti standardizzati GME: MPE (MGP, MI, MPEG) MTE, MP-GAS (MGP-GAS, MI-GAS, MGS), MT-GAS;
2)  Contratti standardizzati non GME: tutti i contratti definiti come standardizzati ai sensi degli IAs, trattati dagli Operatori bilateralmente o attraverso piattaforme terze;
3)  Contratti non standardizzati GME: P-GAS;
4)  Contratti non standardizzati non GME: tutti i contratti definiti come non standardizzati ai sensi degli IAs, trattati dagli Operatori bilateralmente o attraverso piattaforme terze.

11. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI DERIVATI?
Si, purché caricati nel formato ACER reso disponibile.

12. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI RELATIVI ALLA CAPACITA’ DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE?
Si, purché trattasi di contratti conclusi dagli operatori su mercati secondari, così come previsto all’articolo 6, comma 3 degli IAs. Ai fini del reporting i Report dovranno essere caricati su PDR nel formato ACER attraverso il servizio Upload.

13. E’ POSSIBILE TRASMETTERE ATTRAVERSO LA PDR CONTRATTI BILATERALI PER CONTO DELLA PROPRIA CONTROPARTE, ANCHE NON TRATTANDOSI DI UN OPERATORE GME?
Sì, purchè l’operatore iscritto alla PDR sia una delle due controparti del contratto oggetto di caricamento sulla piattaforma attraverso il “Servizio Upload dati esterni”. Rimane in capo all’operatore che effettua il caricamento su PDR la responsabilità di effettuare il reporting anche per conto della propria controparte contrattuale da cui ha ricevuto apposito mandato e/o delega.

14. COME FUNZIONA IL DATA REPORTING ATTRAVERSO LA PDR?
Qualora nel contratto di data reporting l'operatore abbia indicato di volersi avvalere del GME come proprio RRM per la trasmissione ad ACER dei dati inerenti le operazioni concluse sui mercati del GME (servizio Data Reporting), quest’ultimo procede autonomamente a trasmettere i relativi dati ad ACER secondo le modalità, i formati e le tempistiche richiesti dalla stessa ACER.
Qualora nel contratto di data reporting l'operatore abbia indicato di volersi avvalere del GME per la trasmissione ad ACER dei dati inerenti le operazioni concluse al di fuori di mercati del GME (servizio “Upload dati esterni”), l'operatore deve caricare autonomamente sulla PDR i predetti dati  già  in formato ACER, in tempo utile per la loro trasmissione ad ACER. In tal caso il GME procede quindi ad inoltrare i Report ad ACER con il successivo stoccaggio dei dati inviati e delle ricevute di ritorno inviate da ACER .

Attivando il servizio “Data Reporting”, l’operatore potrà accedere alla propria sezione dedicata sulla PDR per la consultazione delle ricevute di ritorno di ACER e dei Report inviati dal GME.

15. PER POTER RICEVERE DA GME I PROPRI DATI NECESSARI PER IL REPORTING, E’ OBBLIGATORIO ISCRIVERSI ALLA PDR?
No. Iscriversi alla PDR è una facoltà offerta all'operatore, nei limiti da questo prescelti ed indicati all'interno del contratto di data reporting. Qualora un operatore non volesse avvalersi del GME in qualità di RRM, può reperire gratuitamente i propri dati dalle rispettive piattaforme di trading,  già oggi disponibili, in formato GME. A tal fine il GME ha messo a disposizione degli operatori, sul proprio sito alla pagina http://www.mercatoelettrico.org/It/Monitoraggio/DataReporting.aspx, le informazioni integrative rispetto ai dati già presenti nelle piattaforme di trading necessarie ai fini della completa compilazione in forma autonoma dei report richiesti da ACER (es. codice UTI, codice Contract ID…).Qualora un operatore volesse scaricare i dati suddetti già in formato ACER, può farlo attraverso la PDR previa sottoscrizione del contratto di data reporting selezionando il servizio “Download” e a fronte del pagamento di un apposito corrispettivo.

16. SU RICHIESTA DEI PROPRI OPERATORI, GME E’ DISPONIBILE A TRASMETTERE I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CONCLUSE SUI PROPRI MERCATI DIRETTAMENTE AD ALTRI RRMs?
No. Nel caso gli operatori iscritti ai mercati del GME intendano avvalersi di altri RRMs per adempiere al proprio obbligo di data reporting, il GME mette a loro disposizione i dati relativi alle operazioni concluse sui  mercati dallo stesso gestiti nelle due modalità indicate al punto 15.

17. IL GME EFFETTUA VERIFICHE DI RICONCILIAZIONE SUI CONTRATTI BILATERALI?
No. il GME non effettuerà alcuna verifica di riconciliazione sulla coerenza di eventuali dati relativi a contratti bilaterali.

18. QUALI SONO I PROTOCOLLI E I FORMATI PER LE TRASMISSIONI DA/VERSO LA PDR?
I protocolli di scambio dati sono coerenti con gli RRM requirements indicati da ACER e sono allineati agli standard GME. I formati di trasmissione dati sono quelli indicati da ACER nel TRUM.

19. IL GME OFFRE UN SERVIZIO AGLI OPERATORI PER LA “TRADUZIONE” DEI PROPRI DATI NEL FORMATO ACER PER IL CARICAMENTO SU PDR?
No.

20. QUALE COSTO HA IL SERVIZIO?
Il servizio di trasmissione ad ACER dei dati inerenti le operazioni effettuate dagli operatori, sia nell’ambito dei mercati gestiti dal GME, sia al di fuori di quest’ultimi, verrà reso disponibile a fronte del pagamento di un corrispettivo fisso annuo di cui il GME definisce, entro il 15 novembre di ogni anno, la struttura e la misura dandone informazione nell’apposita sezione del sito internet istituzionale. Le medesime considerazioni valgono per il solo servizio di Download dalla PDR dei dati inerenti le operazioni compiute sui mercati del GME in formato ACER, formulato per gli operatori che intendano avvalersi di un RRM differente dal GME.

21. C'E' UN UFFICIO GME/REFERENTE DEDICATO SPECIFICATAMENTE ALLE GESTIONE DEI SERVIZI REMIT?
Il GME mette a disposizione degli operatori due indirizzi e-mail ai quali poter far riferimento alternativamente a seconda della tematica trattata:

  • Richieste inerenti le caratteristiche del servizi offerti attraverso la PDR, segnalazioni per eventuali problematiche sui Report, richieste di apertura ticket presso ACER, possono essere rivolte scrivendo all'indirizzo pdr@mercatoelettrico.org.
  • Richieste inerenti il processo di abilitazione alla PDR, segnalazioni per eventuali problematiche riscontrate nella gestione della PDR e delle relative credenziali, possono essere rivolte scrivendo all'indirizzo abilitazioniPDR@mercatoelettrico.org.

Le modalità a cui l’operatore PDR dovrà attenersi per richiedere al GME l’apertura di un ticket presso ACER sono descritte nel Manuale Utente PDR.

22. QUALI SONO I REQUISITI TECNICI NECESSARI PER L’UTILIZZO DELLA PDR?
Il GME ha predisposto un Manuale Utente della PDR dove vengono indicati tutti i protocolli di comunicazione e le specifiche tecniche richieste per il corretto accesso e utilizzo della piattaforma. Gli operatori possono consultare il Manuale Utente della PDR alla pagina web Come partecipare

23. ENTRO QUALE DATA E’ POSSIBILE CARICARE SU PDR I DATI OGGETTO DI BACKLOADING?
Al fine di garantire il soddisfacimento dell’obbligo di reporting dei dati oggetto di backloading, così come definiti all’art. 7 degli Implementing Acts, il GME ha consentito agli operatori di adempiere a tale obbligo entro i termini previsti negli stessi Implementing Acts attraverso il servizio Upload della PDR[3]. Pertanto attualmente non è più possibile effettuare la trasmissione di tale tipologia di contratto attraverso la PDR.

24. E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE TEST PER IL REPORTING DEI FILE?
Si, il GME mette a disposizione degli operatori una piattaforma PDR di test al fine di effettuare prove sulle diverse funzionalità offerte dalla PDR. Le modalità di accesso e di reperimento delle credenziali per la piattaforma PDR di test – diverse da quelle della PDR -  sono descritte alla pagina Come Operare. A tal riguardo è disponibile il seguente indirizzo email: provePDR@mercatoelettrico.org

25. QUALI IMPLICAZIONI POTRANNO INTERVENIRE SUL DATA REPORTING DALL’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA (C.D. BREXIT)?

Come noto, con riferimento alle decisioni del Consiglio Europeo (XT 21053/19 e XT21105/3/18) del 18 ottobre u.s, per effetto della decisione del Consiglio Europeo (EUCO XT 20024/2/19) adottata in data 30 ottobre u.s. (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20024-2019-REV-2/it/pdf) il termine ultimo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stato prorogato al 31 gennaio 2020. Pertanto, gli operatori che:

  1. sono in possesso di un codice ACER associato alla registrazione - ai sensi dell’articolo 9 del REMIT - nel Regno Unito (i.e. codice ACER con indicazione “.UK” ) e intendono operare nei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e/o gas naturale con consegna all’interno dell’Unione Europea;
  2. hanno in essere contratti per la fornitura o il trasporto di energia elettrica e/o gas naturale con consegna all’interno dell’Unione Europea con operatori aventi codice ACER associato alla registrazione - ai sensi dell’articolo 9 del REMIT - nel Regno Unito (i.e. codice ACER con indicazione “.UK” );

dovranno prestare attenzione ad eventuali disposizioni che potrebbero essere adottate dalle istituzioni comunitarie rilevanti ai fini delle attività di data reporting ai sensi REMIT.


[1] A tal proposito si veda anche l’elenco delle operazioni che possono essere riportate attraverso la PDR disponibile al successivo punto 10.

[2] L’obbligo di segnalazione ad ACER dei contratti non standard decorre dal 7 aprile 2016.

[3] L’invio dei dati di backloading è stato possibile, sulla base di quanto previsto negli Implementing Acts, fino al 05/01/2016 per i contratti standard eseguiti sui mercati organizzati e fino al 06/07/2016 per le altre tipologie di contratto oggetto di reporting.
 
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