L’attività di monitoraggio del mercato elettrico è attualmente regolata,
a livello nazionale, dalla delibera
ARG/elt 115/08 dell’ARERA, inerente “Testo Integrato del monitoraggio del mercato
all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento”.
Secondo tale delibera, l’esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico
è di competenza dell’ARERA, mentre a GME compete lo svolgimento di numerose attività
strumentali (articolo 2.1) tra cui:
- l’acquisizione, l’organizzazione, lo stoccaggio di dati (articolo
3.1
GME svolge le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per
il monitoraggio di cui all’Allegato A, l’attività di condivisione dei medesimi dati
con l’Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all’Articolo
5, in quanto attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio da
parte dell’Autorità. );
- la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e lo sviluppo di un apposito
datawarehouse (articolo 3.4
Ai fini di quanto previsto al comma 3.1, GME progetta, realizza, manutiene e
sviluppa un apposito data warehouse in conformità ai criteri di cui al comma 3.7,
dotandolo di uno strumento di business intelligence che soddisfi i requisiti di cui
al comma 3.8. GME assicura la condivisione con l’Autorità dei dati per il
monitoraggio di cui all’Allegato A garantendo alla Direzione Mercati
l’accessibilità ai dati contenuti nel data warehouse di cui al presente comma
tramite connessione Internet sicura. La Direzione Mercati interroga il data
warehouse tramite lo strumento di business intelligence di cui al presente comma.
La Direzione Mercati si riserva tuttavia la facoltà di richiedere soluzioni tecniche
per l'accesso ai dati diverse ed episodiche ove ritenuto necessario.);
- la creazione ed il calcolo di indici inerenti la struttura e gli esiti di mercato,
nonché la condotta dei singoli operatori (articolo 5.2
Gli indici di cui al comma 5.1 devono consentire, con riferimento al mercato
all’ingrosso dell’energia elettrica, di monitorare l’evoluzione de:
a) la struttura e gli esiti del mercato, secondo i criteri di cui al comma 5.3;
b) la condotta dei singoli operatori attivi nel mercato, secondo i criteri di cui al
comma 5.4.);
- la redazione di un rapporto settimanale di monitoraggio, la segnalazione di dati
o situazioni anomale e lo svolgimento di analisi ad hoc a supporto delle attività
istruttorie dell’ARERA (articolo 5.1
GME, attenendosi ai criteri di cui al presente articolo:
a) redige e aggiorna almeno con cadenza annuale un documento metodologico
che propone gli indici di mercato afferenti al mercato all’ingrosso
dell’energia elettrica e ne descrive analiticamente relative modalità di
calcolo;
b) redige e trasmette all’Autorità, con cadenza settimanale, un rapporto
settimanale sulla struttura e sugli esiti del mercato all’ingrosso dell’energia
elettrica nonché sulla condotta degli operatori di mercato rilevanti attivi nel
medesimo mercato; nel redigere tale rapporto, GME è tenuto a segnalare
con la massima tempestività qualsiasi dato o situazione anomala di cui sia
venuto a conoscenza nell’esercizio del servizio di pubblica utilità di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
c) effettua, su istanza del Direttore della Direzione Mercati, analisi ad hoc a
supporto delle attività istruttorie condotte dalla Direzione Mercati nel
quadro delle istruttorie conoscitive avviate dall’Autorità.).
- la raccolta presso gli operatori dei dati inerenti gli strumenti finanziari
derivati sull’energia elettrica (articolo
8.4
Entro il giorno 15 (quindici) del
mese successivo a quello di negoziazione, gli operatori di mercato dichiarano a
GME, con le modalità dallo stesso definite, le vendite e gli acquisti di
strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica negoziata nel mercato
elettrico conclusi dai medesimi operatori, anche indirettamente tramite
qualsiasi tipo di intermediazione.) e le quote di capacità disponibile relative
alle unità di produzione di energia elettrica di cui essi dispongono (articolo
8.6
Entro il termine di chiusura del
mercato del giorno prima, gli operatori di mercato hanno facoltà di dichiarare a
GME, con le modalità dallo stesso definite, le quote della capacità disponibile
oraria di ciascuna unità su cui hanno ricevuto delega ad offrire nel mercato del
giorno prima dal relativo utente del dispacciamento. In assenza di tale
dichiarazione, GME assume valida ai fini del computo degli indici di
monitoraggio di cui al presente provvedimento la dichiarazione resa dal medesimo
utente del dispacciamento ai sensi dell’articolo 18, comma 18.3, lettera b),
della deliberazione n. 111/06.).
Riferimenti normativi
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