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Possono essere ammessi al mercato del gas tutti i soggetti che:
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siano dotati di adeguata professionalità e competenza nell’utilizzo di sistemi
telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi ;
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non siano stati condannati, con sentenza definitiva, ovvero con sentenza che
applica la pena su richiesta delle parti, per il delitto di aggiotaggio, per uno
dei delitti contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni
informatiche o telematiche, per il delitto di frode informatica, per il reato di
truffa commesso a danno dello Stato, ovvero per i reati in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
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non siano stati esclusi, precedentemente, dal mercato del gas.
Tali soggetti, per essere ammessi al mercato, devono:
1. presentare una Domanda di ammissione
secondo il modello definito in allegato alla
Disciplina, corredata della copia di un documento d’identità personale del sottoscrittore della medesima domanda, della documentazione
attestante che il soggetto richiedente l’ammissione (ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente l’ammissione sia una persona giuridica,
il legale rappresentante) abbia i requisiti sopra richiamati, nonché - nel caso in cui il soggetto richiedente l’ammissione sia una persona
giuridica - della dichiarazione attestante i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della domanda.
2. sottoscrivere un Contratto di adesione
, redatto, secondo il modello definito in allegato alla Disciplina, e siglato in ogni pagina (nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante), con il quale il contraente
dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina del mercato del gas naturale.
Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta al soggetto richiedente la qualifica di operatore. Gli operatori ammessi al
mercato sono inseriti in un apposito “ Elenco degli operatori ammessi al mercato
” tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
Gli operatori ammessi al mercato del gas sono tenuti al pagamento di un corrispettivo di accesso (una tantum), di un corrispettivo fisso annuo
(ogni 12 mesi, a partire dal momento dell’ammissione), di un corrispettivo variabile (per maggiori dettagli vedi la sezione
corrispettivi). L’obbligo del pagamento del corrispettivo fisso annuo decade solamente
se l’operatore invia al GME formale richiesta di esclusione dal mercato.
(ATTENZIONE: se un operatore non è attivo sul mercato ma non invia formale richiesta di esclusione è comunque tenuto al pagamento del
corrispettivo fisso annuo)
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