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Attività di Market Making
modulistica

Al fine di migliorare la liquidità dei prodotti negoziati sul mercato, il GME, ai sensi dell’articolo 27, comma 27.1, della Disciplina, ha previsto lo svolgimento dell’attività di Market Making.

Gli operatori del mercato del gas (MGAS), interessati a svolgere tale attività presentano, al GME una apposita richiesta nel rispetto delle modalità e dei termini definiti nella DTF 18 MGAS.

In particolare, ogni operatore del MGAS che si trovi nelle condizioni individuate nella richiamata DTF, può richiedere di svolgere l’attività di Market Making, tramite la presentazione della richiesta di svolgimento dell’attività di Market making, dell’apposito contratto con il GME, e del modello di selezione dei prodotti. Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al GME in originale a mezzo raccomandata A/R.

Con apposita comunicazione del GME, da trasmettere, a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax entro i 15 giorni di calendario immediatamente successivi alla data di ricezione della suddetta documentazione, è riconosciuta all’operatore richiedente la possibilità di svolgere l’attività di Market Making, in qualità di Liquidity Provider (LP), al ricorrere delle condizioni di cui alla predetta DTF.

Lo svolgimento dell’attività di Market Making sul MGAS prevede l’impegno, ma non l’obbligo, da parte degli operatori che abbiano sottoscritto il Contratto di Adesione per lo svolgimento dell’attività di Market Making a supportare, quali LP, la liquidità di specifici prodotti scambiati sul mercato, mediante l’esposizione di offerte in acquisto e/o in vendita ovvero la conclusione delle relative transazioni.

Costituisce condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento dell’attività di Market Making sul MGAS la contestuale permanenza di un numero di operatori qualificati come LP compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette).

L’attività di Market Making è prevista sul MGP-GAS con riferimento alla negoziazione dei seguenti prodotti:

  • “prodotto giornaliero” relativo al giorno-gas G+1 e, nei casi previsti dalla DTF 18 MGAS, ai giorni-gas G+2 e G+3;
  • “prodotto weekend” relativo ai giorni-gas del sabato e della domenica.
Il GME potrà aggiungere o eliminare prodotti sui quali potrà essere svolta l’attività di Market Making.

L’impegno a svolgere l’attività di Market Making può ritenersi assolto qualora l’operatore LP, nel corso di un mese di calendario e per un numero di sessioni valide pari ad almeno il 75 % del numero di sessioni di mercato che si svolgono nei soli giorni lavorativi di tale mese, abbia rispettato tutte le condizioni previste per ciascuna delle modalità mediante le quali è possibile assolvere a tale impegno definite nella DTF 18 MGAS.

Agli operatori LP che abbiano svolto l’attività di Market Making nel rispetto dei termini, modalità e condizioni stabiliti nella predetta DTF, relativamente ad un mese di calendario il GME riconoscerà i seguenti corrispettivi:

    Corrispettivo fisso

    Un corrispettivo fisso pari a:

  • 160 € qualora nel medesimo giorno di trading l’operatore LP abbia assolto i propri obblighi con riferimento ad un solo prodotto per il quale è previsto lo svolgimento dell’attività di market making;
  • 240 € qualora nel medesimo giorno di trading l’operatore LP abbia assolto i propri obblighi con riferimento a due prodotti per i quali è previsto lo svolgimento dell’attività di market making
    Corrispettivo per MWh negoziato
  • un corrispettivo pari a 0,01 €/MWh per ciascun MWh negoziato sul MGP-GAS per i prodotti per i quali è previsto lo svolgimento dell'attività di market making in qualunque sessione del mese di calendario a partire dalla data di decorrenza del servizio, ivi incluse quelle dei giorni non lavorativi, nonché al di fuori della fascia oraria 14:00 - 18:00.

Entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, individuato in ciascun mese di calendario, il GME riceve dal LP una o più fatture con la valorizzazione del corrispettivo fisso e corrispettivo variabile, maggiorato dell’IVA, ove applicabile.

Entro l’8° giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione il GME comunica la posizione netta, creditrice o debitrice, del Liquidity Provider sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, relativi ai corrispettivi fatturati dal GME e dal LP secondo le modalità e termini definiti nella DTF 16 MGAS come ss.mm.ii..

I pagamenti, sia quelli del GME a favore degli operatori LP, che quelli degli operatori LP a favore del GME vengono effettuati tramite SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti entro il 16° giorno lavorativo, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla comunicazione da parte del GME dell’esito della posizione netta.

Per maggiori informazioni circa le modalità e tempistiche di fatturazione e pagamento dei corrispettivi riconosciuti al LP è consultabile la DTF 16 MGAS come ss.mm.ii..

Il GME rientra tra i soggetti per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment” , ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, gli operatori stabiliti in Italia dovranno emettere fattura con l’applicazione di tale sistema per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti del GME, per le quali quest’ultimo non è debitore di imposta.


Corrispettivi LP – Codici IVA

AX = operazione imponibile aliquota ordinaria - Scissione dei pagamenti
A7 = acquisti UE non soggetti ad IVA art. 44 Dir.2006/112/CE Reverse Charge UE
A8 = acquisti extraUE non soggetti ad IVA art. 44 Dir.2006/112/CE Reverse Charge extra UE

 
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