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Il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e le successive modifiche hanno introdotto la responsabilità
cosiddetta "amministrativa" delle società, relativa ad alcune fattispecie di reati
commessi nell'interesse o a vantaggio delle società stesse. A fronte della responsabilità
della persona giuridica è stato predisposto un sistema
sanzionatorio che prevede essenzialmente due tipologie di sanzioni (trascurando
quelle accessorie):
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, che si applicano solo in casi di particolare gravità.
Le sanzioni pecuniarie condannano la società al pagamento di ammontari stabiliti
in relazione al tipo di reato compiuto ed al beneficio finanziario illecitamente
percepito.
Le sanzioni interdittive possono essere temporanee ovvero definitive. Della sanzione
risponde l'ente con il proprio patrimonio mentre non viene meno la responsabilità
penale personale in capo al soggetto che ha compiuto l'illecito.
Il d. lgs. 231/2001 prevede che, ricorrendo tutti i presupposti per la configurazione
della responsabilità, la società non risponde se dimostra che:
- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo (organo che, nelle società di piccole dimensioni,
può essere lo stesso organo dirigente);
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti
modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.
Di seguito si riporta il documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione del
GME contenente le "Linee guida" adottate, le Sezioni specifiche collegate ed il
Codice Etico aziendale.
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