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Nell’ambito dell’attività di acquisizione dati, a GME è assegnato il compito di
raccogliere presso gli operatori dati inerenti gli strumenti finanziari
derivati sull’energia elettrica da questi scambiati (articolo 8.4
Entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di negoziazione, gli
operatori di mercato dichiarano a GME, con le modalità dallo stesso definite, le
vendite e gli acquisti di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica
negoziata nel mercato elettrico conclusi dai medesimi operatori, anche
indirettamente tramite qualsiasi tipo di intermediazione.) e le quote di capacità disponibile relative alle unità di
produzione di energia elettrica di cui essi dispongono (articolo 8.6
Entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima, gli operatori di mercato
hanno facoltà di dichiarare a GME, con le modalità dallo stesso definite, le quote
della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno ricevuto delega ad
offrire nel mercato del giorno prima dal relativo utente del dispacciamento. In
assenza di tale dichiarazione, GME assume valida ai fini del computo degli indici
di monitoraggio di cui al presente provvedimento la dichiarazione resa dal
medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell’articolo 18, comma 18.3, lettera
b), della deliberazione n. 111/06.). Per la raccolta di tali informazioni, definite dall’ARERA,
GME ha predisposto un’apposta Piattaforma Dati Esterni (PDE) presso la quale gli operatori si possono registrare per inviare i
relativi dati.
Per i dettagli operativi si rimanda alla sezione Comunicazioni agli operatori
Per informazioni rivolgersi a
monitoraggio@mercatoelettrico.org
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