|
|
|
|
Il meccanismo dei certificati verdi (CV) costituisce una forma di incentivazione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e si basa sull’obbligo,
posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica
prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico
nazionale una quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il CV, che attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile
è emesso dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE su richiesta del titolare
di un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) ed è
un titolo negoziabile del valore di 1 MWh.
L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV, corrispondenti
alla quota dovuta, comprovanti la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili effettuata da altri soggetti.
Il D. lgs. 79/99, art. 11, prevede che, dal 2002, produttori e importatori di energia
elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere ogni anno
in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili. Tale quota è pari al 2% dell’energia elettrica prodotta o importata
da fonte non rinnovabile nell’anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno.
A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da fonti
rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è stata incrementata dello
0,35% annuo. La Legge Finanziaria 2008 ha successivamente previsto che nel periodo
2007-2012, la quota fosse incrementata dello 0,75% annuo.
Secondo quanto disposto dalla legge 244/07, la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal
1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007, ha diritto alla certificazione di produzione
da fonti rinnovabili (certificato verde) per i primi dodici anni di esercizio. La
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio
o ripotenziati a partire dal 1° gennaio 2008, invece, ha diritto alla certificazione
di produzione da fonti rinnovabili per i primi quindici anni di esercizio.
Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 di
potenza nominale media annua superiore a 1 MW e a 0,2 MW per gli impianti eolici,
il GSE rilascia i CV per 15 anni, moltiplicando l'energia netta riconosciuta
all'intervento effettuato per le costanti, differenziate per fonte, della Tabella
2 della Legge Finanziaria 2008 successivamente aggiornata dalla Legge 23/07/2009
n.99 come sotto riportato:
TABELLA 2
Fonte
|
Coefficiente
|
1 Eolica per impianti di taglia superiore a
200 KW
|
1,00
|
1 bis Eolica offshore
|
1,50
|
3 Geotermica
|
0,90
|
4 Moto ondoso e maremotrice
|
1,80
|
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente
|
1,00
|
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse
da quelle di cui al punto successivo*
|
1,30
|
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola,
allevamento e forestale da filiera corta
|
1,80
|
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi
di depurazione e biogas diversi da quelli
del punto precedente
|
0,80
|
*Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del DM 6 luglio 2012, il biogas ottenuto dalla
fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di
cui alla riga 6. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 18/12/2008 il GSE
provvede, per gli impianti IAFR aventi diritto, a effettuare i conguagli, ovvero
a emettere i certificati verdi aggiuntivi, in applicazione dei coefficienti moltiplicativi
indicati nella tabella di cui sopra.
Il
D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, “di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” ha riformato il sistema di incentivazione
dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, prevedendo, tra l’altro, che l’attuale
sistema di mercato basato sui certificati verdi (CV) venga sostituito gradualmente
da un sistema di tipo feed-in tariff. Tra le principali novità, è previsto che gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che entreranno in funzione entro il 31
dicembre del 2012, al fine di tutelarne gli investimenti in via di completamento,
continueranno a ricevere CV mentre, a partire dal 2013, i nuovi impianti riceveranno
una tariffa fissa relativamente all’energia prodotta, sulla base di criteri generali
che dovranno assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.
La durata dell’incentivo sarà, inoltre, pari alla vita media utile della specifica
tecnologia dell’impianto.
L’incentivo dovrà essere costante per tutto il periodo di incentivazione e dovrà
essere assegnato tramite contratti di diritto privato con il GSE:
- l’entità dell’incentivo, per gli impianti al di sotto di una certa soglia, che sarà
diversa da fonte a fonte e comunque non superiore ai 5 MW elettrici, sarà differenziato
per le diverse tecnologie e sarà pari a quello in vigore nel momento in cui l’impianto
entrerà in funzione;
- per gli impianti di taglia superiore alla soglia di cui al punto precedente, l’incentivo
verrà determinato attraverso delle aste al ribasso, ciascuna relativa ad un contingente
di potenza dainstallare per ciascuna fonte o tecnologia, organizzate dal GSE.
Il Decreto prevede inoltre, per i produttori e importatori da fonti convenzionali,
che la percentuale di quota di obbligo di energia prodotta da fonti rinnovabili
(art. 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) da immettere
in rete , pari al 7,55% per il 2012, si riduca linearmente a partire dal 2013 fino
ad azzerarsi per l’anno 2015.
Il
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6
luglio 2012 recante “Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche
non fotovoltaiche” (DM FER elettriche), che ha dato attuazione all'articolo
24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha successivamente previsto:
- relativamente agli impianti incentivati attraverso il riconoscimento dei CV, per
il periodo successivo al 2015, la conversione in incentivo del diritto ai CV secondo
specifiche modalità definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet;
- in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l’offerta da parte del GSE ai soggetti
sottoposti all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del
1999, dei CV ritirati ai sensi del medesimo decreto 6 luglio 2012, a un prezzo pari
a quello di ritiro e che le operazioni relative a tale compravendita si svolgono
mediante il Mercato dei Certificati Verdi gestito dal GME.
I CV relativi a produzioni antecedenti al 2013 vengono rilasciati
a consuntivo o a compensazione nel caso si siano ottenuti CV a preventivo.
I produttori che hanno richiesto l'emissione di
Certificati Verdi a preventivo sono sempre tenuti, successivamente, a
compensare l’emissione e a inviare copia della dichiarazione
annuale di consumo presentata all’Agenzia delle Dogane, attestante l'effettiva
produzione di energia elettrica realizzata nell'anno cui si riferiscono i Certificati
Verdi, così come definito nella “Procedura
applicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei Certificati Verdi”.
Il
DM 6 luglio 2012 ha inoltre previsto che, a partire dal 2013, l’emissione dei Certificati Verdi avvenga a partire
dalle misure trasmesse mensilmente da parte dei gestori di rete e pertanto non sono
più previste le modalità di emissione dei CV a preventivo sulla base di garanzia
sulla producibilità attesa o sulla base di garanzia fideiussoria.
I CV vengono emessi su base mensile,
compatibilmente con l’ottenimento da parte dei gestori di rete delle misure della
produzione lorda e dell’energia immessa in rete, relativamente agli impianti qualificati
IAFR. I CV vengono quindi classificati, oltre che per anno, anche in base
al mese di riferimento ai fini della corretta individuazione del trimestre di riferimento
per il successivo ritiro.
Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME
garantisce:
liquidità: il GSE, ai sensi dell’articolo
9 del D.M. 24 ottobre 2005, offrirà i certificati verdi emessi a proprio favore
sul mercato organizzato dal GME;
trasparenza: i prezzi che si formeranno
sul mercato saranno pubblici e accessibili a tutti;
sicurezza: il GME opera sul mercato in qualità
di CONTROPARTE CENTRALE e garantisce il buon fine delle operazioni.
Le sessioni ordinarie si svolgono usualmente con cadenza settimanale, attraverso
negoziazione continua. Le date delle sessioni sono pubblicate nella sezione “Come
operare”.
Le sessioni dedicate al GSE si svolgono secondo un calendario pubblicato dal GME
sul proprio sito istituzionale nella sezione “Come operare”. Le date delle sessioni
dedicate saranno pubblicate anche sul sito del GSE.
|
|
|
|