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Operano sulla PB-GAS:
· gli utenti di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera mm), del Regolamento PB-GAS;
· gli utenti del bilanciamento di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera nn), del Regolamento PB-GAS.
Ai fini dell’ammissione alla PB-GAS, gli utenti di cui sopra sono tenuti a dotarsi di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero a disporre di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
Tali soggetti, per essere ammessi alla PB-GAS, devono:
1. presentare una Domanda di ammissione secondo il modello definito in allegato al Regolamento, corredata - nel caso in cui il soggetto richiedente l’ammissione sia una persona giuridica - della dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero di altra documentazione sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale, attestante i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della domanda, nonché della copia di un documento d’identità personale del sottoscrittore della medesima domanda.
2. sottoscrivere un Contratto di adesione, redatto, secondo il modello definito in allegato al Regolamento, e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante (nel caso di persona giuridica), con il quale il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento della PB-GAS.
Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta al soggetto richiedente la qualifica di operatore. Gli operatori ammessi alla PB-GAS sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS” tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
Gli operatori ammessi alla PB-GAS sono tenuti al pagamento di corrispettivi. L’obbligo del pagamento dei corrispettivi decade solamente se l’operatore invia al GME formale richiesta di esclusione dal mercato.
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