Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (nel seguito: d.lgs. 130/10) introduce,
in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 30, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, misure finalizzate a rendere il mercato del gas
naturale maggiormente concorrenziale anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture
di stoccaggio.
Nel favorire l’anticipazione degli effetti conseguenti allo sviluppo della
nuova capacità di stoccaggio, l’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 130/10,
stabilisce che l'Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (nel
seguito: ARERA) disciplini misure che comprendano la possibilità per i soggetti
investitori - di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 3 - di
poter richiedere alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (nel
seguito: GSE), fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità
di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, di consegnare
il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo
invernale, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità
di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell’articolo
7 del predetto decreto.
L’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 130/10 introduce, inoltre, misure a favore
della flessibilità dell’offerta nel mercato del gas naturale, stabilendo
che al fine di promuovere la liquidità del mercato all’ingrosso del
gas naturale, le misure di cui all’articolo 9, comma 1, prevedono l’obbligo
per i soggetti investitori che si avvalgano di dette misure, di offrire in vendita
nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i quantitativi
di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale attraverso i
servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 9.
Con deliberazione ARG/gas 193/10 del 4 novembre 2010 avente ad oggetto la Determinazione
delle misure dei corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 130, come successivamente modificata ed integrata, l’ARERA,
nel dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del
D.lgs. 130/10, ha introdotto la disciplina delle misure ivi previste (nel seguito:
misure transitorie fisiche), stabilendo, all’articolo 3, comma 3.3, che il
soggetto investitore, che intende avvalersi delle misure transitorie fisiche, introdotte
dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 130/10, e disciplinate della citata deliberazione,
debba sottoscrivere, ai fini dell’acquisizione della qualifica di “soggetto
investitore aderente”, un apposito contratto con il GSE, che disciplini, tra
l’altro, le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire
in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas
relativamente alle quali tale soggetto ha richiesto al GSE di avvalersi delle misure
transitorie fisiche.
Con successiva deliberazione ARG/gas 79/11 del 23 giugno 2011, l’ARERA
ha previsto, tra l’altro, che il GSE e il GME si coordinino al fine di definire
le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita
nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas rese disponibili
al medesimo soggetto dagli stoccatori virtuali abbinati; e che tali disposizioni
operative siano inviate all’Autorità per l’approvazione, e successivamente
opportunamente recepite nello schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore
aderente.
________________
Nel dare attuazione alle previsioni di cui alla deliberazione ARG/gas 79/11, il
GSE ed il GME hanno formulato una proposta avente ad oggetto le modalità di
offerta in vendita, nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei Mercati
Energetici S.p.A., delle quote di gas rese disponibili ai soggetti investitori aderenti
dagli stoccatori virtuali abbinati - approvata dall’ARERA con
deliberazione 67/2012/R/GAS dell’1 marzo 2012 (nel seguito: deliberazione
67/2012/R/GAS) con la quale è stato, tra l’altro, disposto che l’insieme
dei sistemi di negoziazione del GME, nell’ambito dei quali i soggetti investitori
aderenti potranno adempiere all’obbligo di offerta dei quantitativi di gas
resi disponibili dagli stoccatori virtuali abbinati, siano costituiti alternativamente
o cumulativamente:
A. dalla Piattaforma di negoziazione
per l’offerta di gas naturale (P-GAS), attraverso la predisposizione di un
apposito comparto, denominato “Ex d.lgs. 130/10” .
B. dal Mercato a pronti del gas (MGP-GAS)
organizzato e gestito dal GME.
I soggetti investitori aderenti potranno adempiere all’obbligo d’offerta direttamente oppure mediante un soggetto terzo mandatario. In tale secondo caso, la qualifica di operatore venditore della P-GAS, comparto ex d.lgs. 130/10, ovvero di operatore del M-GAS o di entrambi i sistemi di negoziazione dovrà essere ottenuta da tale soggetto terzo mandatario.
L’obbligo di offerta si considera assolto qualora il quantitativo complessivo
giornaliero di gas offerto sul MGP-GAS e/o sulla P-GAS (comparto ex d.lgs. 130/10)
sia pari al quantitativo di gas reso disponibile dagli stoccatori virtuali abbinati
in ciascuno dei giorni appartenenti al periodo corrispondente all’obbligo
(1 ottobre – 31 marzo).
1) Comparto “ex d.lgs. 130/10”
della P-GAS
modalità di partecipazione alla P-GAS, modalità di offerta e
prodotti negoziabili sul comparto ex d.lgs. 130/10
- modalità di partecipazione
alla P-GAS
Le modalità di partecipazione alla P-GAS sono quelle previste nel Regolamento
della Piattaforma P-GAS - approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in data
23 aprile 2010, come da ultimo modificato ed integrato al fine di disciplinare il
nuovo comparto
ex d.lgs. 130/10.
I soggetti già operatori della P-GAS non devono sottoporre nuovamente al
GME la domanda di ammissione, risultando, per gli effetti, automaticamente operatori
anche del comparto ex d.lgs. 130/10 della P-GAS.
Gli users degli operatori della P-GAS sono abilitati ad accedere a tutti
i comparti della P-GAS, fermo restando che, ai fini della presentazione delle offerte
dovranno essere precedentemente completate le procedure di abilitazione previste
per ciascun comparto.
Gestore dei mercati energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 – Roma
già a partire dal 16 aprile 2012 e comunque compatibilmente con i tempi previsti
per lo svolgimento della procedura di ammissione da parte del GME (Titolo II Regolamento
P-GAS) e con le modalità ed i tempi connessi alla tipologia di prodotto con
il quale si intende assolvere all’obbligo sulla P-GAS.
- modalità di offerta sul comparto ex d.lgs. 130/10
Le contrattazioni nell’ambito del comparto ex D.lgs. 130/10 avverranno secondo
la modalità di negoziazione continua, al pari di quanto avviene nell’attuale
comparto Import.
Ai fini delle negoziazioni sul suddetto comparto, si è scelto di utilizzare
il MWh, anziché il GJ, come unità di misura delle quantità
di gas oggetto delle negoziazioni.
In particolare:
o Il GME organizzerà un book
di negoziazione in corrispondenza di ciascun prodotto offerto in vendita da ciascun
operatore.
o L’operatore acquirente può
presentare offerte per i prodotti offerti in vendita da un operatore venditore solo
dopo aver accettato le relative condizioni di fornitura definite dal venditore stesso
e dopo aver ricevuto da quest’ultimo l’autorizzazione a partecipare
al proprio book di negoziazione.
L’operatore [1]
che decide di adempiere all’obbligo di offerta nell’ambito del comparto
ex D.lgs. 130/10 della P-GAS dovrà trasmettere al GME le condizioni
di fornitura che regolano la cessione di gas nel comparto “ex d.lgs.130/10”,
debitamente siglate e sottoscritte dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto
munito di poteri di rappresentanza, secondo quanto previsto nel Regolamento della
P-GAS.
Segnatamente, con riferimento all’adempimento dell’obbligo di offerta
sulla P-GAS, ciascun operatore può offrire in vendita i quantitativi di gas
resi disponibili dallo stoccatore virtuale abbinato mediante contratti mensili ovvero
mediante contratti semestrali.
Al momento della presentazione delle condizioni di fornitura l’operatore dovrà
indicare espressamente il comparto di riferimento e i prodotti a cui si riferiscono
dette condizioni di fornitura.
A tal proposito si comunica che le condizioni di fornitura, valevoli a far data
dal giorno di messa in esercizio del nuovo comparto ex d.lgs. 130/10 (7 maggio
2012) della P-GAS, potranno essere presentate al seguente indirizzo:
Gestore dei mercati energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 – Roma
già a partire dal 16 aprile 2012 e comunque compatibilmente con i tempi previsti
per le verifiche formali e la pubblicazione delle condizioni di fornitura da
parte del GME (Titolo II Regolamento P-GAS) e con le modalità ed i tempi
connessi alla tipologia di prodotto con il quale si intende assolvere all’obbligo
sulla P-GAS.
- prodotti negoziabili sul comparto ex d.lgs. 130/10
Nell’ambito del comparto ex d.lgs. 130/10 potranno essere negoziati i seguenti
prodotti:
contratto mensile è negoziabile a partire dal primo giorno di mercato
aperto del secondo mese antecedente l’inizio del periodo di consegna, fino
all’ultimo giorno di mercato aperto del mese antecedente l’inizio del
periodo di consegna (periodo di negoziazione pari a 2 mesi).
contratto semestrale si riferisce al periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo)
ed è negoziabile a partire dal primo giorno di mercato aperto del mese di
marzo dell’anno termico antecedente a quello corrispondente al contratto semestrale
in oggetto, fino all’ultimo giorno di mercato aperto del mese di settembre
dell’anno termico antecedente a quello corrispondente al contratto semestrale
in oggetto (periodo di negoziazione pari a 7 mesi).
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, i lotti offerti in vendita
devono rimanere disponibili nell’ambito della piattaforma, ove non siano stati
oggetto di cessione, per:
a) un periodo consecutivo di 180 giorni nel caso di prodotti semestrali;
b) un periodo consecutivo di 30 giorni nel caso di prodotti mensili.
Si evidenzia che, ai sensi della deliberazione 67/2012/R/gas, per l’anno termico
dello stoccaggio 2012-2013, relativamente al prodotto semestrale, l’obbligo
di offerta si intende assolto se tale prodotto rimane in vendita, ove non sia stato
oggetto di cessione, per un periodo non inferiore al periodo di negoziazione decorrente
dalla prima sessione utile, dedotti 30 giorni.
2)
Mercato a pronti del gas (MGP-GAS)
modalità di partecipazione e di negoziazione sul MGP-GAS
- modalità di partecipazione
al MGP-GAS
Le modalità di partecipazione al mercato MGP-GAS, nonché quelle di presentazione
delle offerte di negoziazione sono quelle previste nel Regolamento del mercato del
gas (M-GAS) - approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 novembre
2010, come successivamente modificato ed integrato.
I soggetti già operatori del M-GAS non devono sottoporre nuovamente al GME
la domanda di ammissione, risultando, per gli effetti, automaticamente operatori
del mercato e quindi abilitati a presentare offerte anche volte ad assolvere all’obbligo
di cui alla deliberazione 67/2012/R/gas.
I soggetti che non siano operatori del M-GAS, per potere assumere tale qualifica
dovranno presentare la domanda di ammissione alla M-GAS e sottoscrivere il contratto
di adesione alla stessa, secondo le modalità stabilite al Titolo II del Regolamento
del M-GAS. A tal proposito si comunica che la domanda di partecipazione con i relativi
allegati ed il contratto di adesione alla P-GAS potranno essere presentate al seguente
indirizzo:
Gestore dei mercati energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 – Roma
in tempi congrui con le previsioni del Regolamento del M-GAS, tenendo a tal fine
presente che l’operatore che decide di adempiere all’obbligo di offerta
nell’ambito del MGP-GAS è tenuto a presentare offerte, corrispondenti
al quantitativo complessivo di gas reso disponibile dallo stoccatore virtuale abbinato
soggetto all’obbligo ovvero alla quota di tale quantitativo che residua rispetto
a quantitativi offerti sulla P-GAS, per tutto il periodo corrispondente all’obbligo
(1 ottobre – 31 marzo).
Al fine di garantire condizioni di accesso non discriminatorie tra i due sistemi
di negoziazione del GME (P-GAS ed M-GAS), il GME ha previsto l’eliminazione
del corrispettivo di accesso, pari ad € 7.500,00, e del fisso annuo, pari ad
€ 10.000,00, con decorrenza dal 1° maggio 2012 per il M-GAS.
A tal proposito si comunica che, per gli operatori che avessero già provveduto
al versamento degli importi relativi al corrispettivo fisso annuo da considerare
di competenza dell’anno 2012, a decorrere dal 1° di maggio, il GME emetterà
la relativa nota di credito a storno delle somme non dovute e procederà alla
restituzione di tali importi mediante bonifico bancario.
- modalità di negoziazione
sul MGP-GAS
Le contrattazioni nell’ambito del Mercato del Giorno Prima del Gas (MGP-GAS),
come previsto dalla versione del Regolamento vigente, si svolgeranno secondo la
modalità di negoziazione continua seguita da una fase di negoziazione asta.
[1]
Le condizioni di fornitura dovranno essere presentate ed intestate all'operatore
della P-GAS che su tale piattaforma (comparto ex d.lgs. 130/10) intende assumere
la qualifica di operatore venditore. Ciò, quindi, prescindendo dal fatto
che tale operatore sia esso stesso un soggetto investitore aderente ovvero un mandatario
di quest'ultimo.
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