Contesto regolatorio
Come noto, l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con la deliberazione 312/2016/R/GAS, nel tracciare il percorso di introduzione del “nuovo regime” di bilanciamento gas, ha delineato un passaggio graduale, articolato in una prima fase transitoria, già operativa dallo scorso 1° ottobre 2016, e una seconda fase (cd. di regime) che prevede la ridefinizione del disegno del mercato del gas naturale (MGAS), all’interno del quale, oltre al mercato del giorno prima (MGP-GAS), al mercato infragiornaliero (MI-GAS) e al mercato a termine (MT-GAS), dovranno essere gestiti anche il mercato per la negoziazione dei prodotti locational (MPL) e il mercato per la regolazione dei quantitativi di gas movimentati da stoccaggio (MGS), attualmente organizzati - in via transitoria - nell’ambito della Piattaforma per il Bilanciamento del Gas (PB-GAS).
Con successiva delibera 66/2017/R/gas, l’AEEGSI, nel disciplinare gli aspetti funzionali all’avvio a regime del nuovo sistema di bilanciamento gas, ha disposto che, con l’esecuzione delle transazioni concluse nelle sessioni di mercato relative al giorno gas 31 marzo 2017, cessi di operare la PB-GAS di cui all’articolo 5 della deliberazione ARG/gas 45/11, prevedendo al contempo che le disposizioni transitorie per la gestione dei mercati di cui all’articolo 2 della deliberazione 312/2016/R/gas perdano efficacia a partire dalle sessioni relative al giorno gas 1° aprile 2017.
Nella medesima deliberazione, il Regolatore ha altresì disposto che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) definisca e pubblichi, con congruo anticipo rispetto alla data del 31 marzo 2017, le modalità operative funzionali all’avvio della fase di regime del nuovo sistema di bilanciamento gas. Tali modalità operative sono disponibili al seguente link.
Chiusura della Piattaforma per il Bilanciamento del Gas (PB-GAS)
Per effetto di quanto sopra indicato, il GME rende noto che:
A dal 1° aprile 2017:
- i. il Regolamento della PB-GAS verrà abrogato ex lege, contestualmente alla chiusura dei sistemi di negoziazione relativi alla piattaforma PB-GAS;
- ii. tutti gli operatori iscritti alla PB-GAS perderanno la qualifica di operatore assunta ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del suddetto Regolamento;
- iii. si intenderanno automaticamente sciolti tutti i rapporti negoziali relativi alla PB-GAS attualmente in essere fra GME e operatori della PB-GAS, restando comunque efficaci tutte le obbligazioni assunte dai predetti operatori sulla PB-GAS e non ancora estinte al momento della chiusura della PB-GAS;
B il GME non darà corso alle procedure di ammissione alla PB-GAS per le domande di ammissione presentate a partire dalla data del 17 marzo 2017, in conformità con i termini previsti dall’art. 17.1 del Regolamento della PB-GAS.
Avvio operativo nuovo MGAS: modalità di partecipazione
In attuazione delle previsioni disposte dal Regolatore con delibera 66/2017/R/gas, in data 1° aprile 2017, acquista efficacia la nuova Disciplina del mercato del gas naturale (“Disciplina MGAS”) nella quale saranno contenute anche le disposizioni disciplinanti il MPL e il MGS.
A tal proposito il GME rende noto che:
A gli operatori iscritti alla PB-GAS, che non siano già in possesso della qualifica di operatori anche sul MGAS, qualora interessati a partecipare al MGAS, dovranno presentare al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella Disciplina MGAS e nelle relative Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF):
- i. la domanda di ammissione al MGAS, redatta secondo il modello allegato alla Disciplina MGAS (Allegato A) e corredata dalla documentazione di cui all’articolo 14 della Disciplina MGAS;
- ii. il contratto di adesione, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, di cui all’Allegato B della Disciplina MGAS.
Resta inteso che a decorrere dalla data del 1 aprile 2017 non verranno accettate dal GME le domande di ammissione e i contratti di adesione redatti secondo i modelli vigenti sino alla data del 31 marzo 2017 e pervenuti al GME oltre tale ultima data;
B i soggetti che sono già in possesso della qualifica di operatori del MGAS a partire dal 1° aprile p.v. manterranno tale qualifica rispetto alla nuova articolazione del MGAS. Al riguardo, si rappresenta comunque che ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, del contratto di adesione, qualora il contraente, operatore del MGAS, non intenda accettare le modifiche e le integrazioni alla Disciplina MGAS e alle DTF, può recedere dal Contratto in essere, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all’indirizzo indicati nel contratto stesso. In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo dopo che il contraente avrà provveduto ad effettuare negoziazioni di segno contrario a chiusura delle proprie posizioni contrattuali in essere sul mercato a termine del gas al momento della presentazione della richiesta di recesso ed in ogni caso solo dopo che il contraente avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al MGAS.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate.
Fatte salve le negoziazioni effettuate ai fini dell’efficacia del recesso, l’effettuazione di negoziazioni sul MGAS in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette modifiche e integrazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento del contraente alle obbligazioni assunte sul MGAS.
C In relazione agli operatori PB-GAS che sono già in possesso della qualifica di operatori anche sul MGAS, si rappresenta che l’accesso alla piattaforma informatica al MGAS è - e sarà - riservato esclusivamente agli utenti indicati da ciascun operatore al punto 4 della domanda di ammissione al MGAS (Allegato A), ovvero in successive richieste di modifica/integrazione. A tal proposito, si precisa pertanto che, con la chiusura della PB-GAS e la contestuale inclusione dei mercati MPL e MGS all’interno del MGAS, i soggetti ad oggi abilitati ad accedere al sistema informatico della PB-GAS - qualora non già abilitati ad accedere anche al sistema informatico del MGAS - non verranno automaticamente abilitati ad accedere ai sistemi del MGAS. Resta inteso che gli operatori del MGAS potranno in qualsiasi momento modificare/integrare i nominativi dei soggetti deputati ad accedere al sistema informatico presentando apposita richiesta al GME, secondo i modelli “richiesta di gestione abilitazioni utenti MGAS” e “richiesta integrazione abilitazioni utenti MGAS”.
Con l’occasione si ricorda che,ai fini della presentazione di offerte sul MGAS, è necessario che:
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gli operatori del MGAS abbiano attivato preventivamente lo strumento del SEPA Direct Debit Business to Business (SDD B2B) per la regolazione finanziaria delle compravendite di gas, secondo le modalità operative descritte nella corrispondente DTF;
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qualora l’operatore intenda presentare offerte di acquisto con l’applicazione di un regime fiscale diverso da quello ordinario pari al 22%, trasmetta al GME la documentazione attestante tale regime, secondo le modalità e termini individuati nella corrispondente DTF;
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l’operatore disponga di adeguate garanzie, prestate sotto forma di deposito in contanti e/o fideiussione conforme al modello Allegato C alla nuova Disciplina MGAS.