A beneficio di una preventiva conoscibilità e trasparenza delle modifiche che il GME intende apportare al Contratto PDR, si rende noto che, in un’ottica di aggiornamento delle proprie prestazioni in tema di data reporting ai sensi del Regolamento UE n. 1227/2011 (REMIT), il GME ha modificato e integrato il Contratto PDR anche al fine di rendere disponibili nuovi servizi e disciplinare i termini e le condizioni di erogazione degli stessi.
Con l’occasione, quindi, le condizioni contrattuali del Contratto PDR sono state modificate tenendo altresì in debita considerazione i possibili impatti che i nuovi progetti aziendali in corso di implementazione potranno avere in relazione ai servizi offerti dal GME ai sensi del Contratto PDR stesso.
Le modifiche predisposte al Contratto PDR sono disponibili, in modalità revisione, al seguente link Modello di Contratto standard PDR e diverranno efficaci a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto PDR come indicata all’art. 7.1 dello stesso.
Si segnala che tutti gli attuali operatori PDR dovranno procedere con la sottoscrizione e invio al GME della nuova versione del Contratto PDR - in originale, siglata su ogni pagina e debitamente sottoscritta da soggetto munito dei relativi poteri - entro il 21 settembre 2016, data oltre la quale il GME recederà, con un preavviso di ulteriori 30 (trenta) giorni di calendario, da tutti i rapporti contrattuali in tema di data reporting che dovessero risultare ancora in essere, a tale data, in forza della precedente versione del Contratto PDR.
È fatta in ogni caso salva la facoltà di recesso degli operatori dal Contratto PDR secondo le modalità indicate nel Contratto medesimo.
Resta inteso che nelle more della sottoscrizione e perfezionamento della nuova versione del Contratto PDR o, in caso di recesso, sino alla data di efficacia dello stesso, il GME garantirà continuità nel servizio di data reporting come attualmente selezionato da ciascun operatore PDR che non avesse ancora sottoscritto la nuova versione del Contratto PDR.
Si potrà procedere con la sopra citata sottoscrizione della nuova versione del Contratto PDR a partire dal 18 luglio 2016, secondo una delle seguenti due modalità.
- Gli operatori che non intendano modificare - in occasione della sottoscrizione del nuovo testo del Contratto PDR – i dati forniti (tra cui l’indicazione dello user) e i servizi richiesti, potranno scaricare direttamente dalla piattaforma PDR, mediante la funzionalità “Ri-sottoscrizione contratto”, il testo contrattuale già compilato automaticamente con tutte le informazioni presenti in piattaforma. In particolare:
- apparirà in automatico sul documento scaricato, oltre ai dati/informazioni relativi all’anagrafica di ciascun operatore, la selezione dei servizi già attivi, non modificabile dall’operatore;
- relativamente all’opzione del “Servizio Upload dati esterni”, il cui testo è stato modificato al fine di consentire l’upload dei dati delle proprie controparti contrattuali, la casella dovrà essere selezionata, apponendo altresì la relativa sigla a conferma della richiesta del servizio, da tutti gli operatori che intendano usufruire di tale servizio (anche qualora non intendano effettuare l’upload dei dati delle proprie controparti contrattuali). Pertanto anche coloro che hanno già richiesto tale servizio in precedenza, qualora intendano continuare ad avvalersene, saranno tenuti ad effettuarne nuovamente la selezione ed apporre la relativa sigla.
- Gli operatori PDR che intendono modificare, invece, in occasione della sottoscrizione della nuova versione del Contratto PDR, i dati e le informazioni fornite al GME ovvero la selezione dei servizi richiesti, saranno tenuti ad accedere, tramite la pagina pubblica del sito istituzionale del GME, alla web-form e procedere con l’inserimento di tutti i dati richiesti, ivi compresa la selezione dei servizi richiesti, ed apporre la sigla accanto a ogni servizio selezionato, seppur già precedentemente attivo. La nuova versione del Contratto PDR, siglata su ogni pagina e debitamente sottoscritta da soggetto munito dei relativi poteri, dovrà essere inviata in originale al GME.
Resta inteso che, in relazione ai servizi offerti dal GME nell’ambito della PDR, l’aggiornamento di cui sopra non comporterà per l’operatore alcuna variazione/integrazione del corrispettivo già corrisposto per l’annualità in corso.