21/03/2016 |
Modifica del Modello di Contratto Standard della Piattaforma di data Reporting (PDR) |
A beneficio di una preventiva conoscibilità e trasparenza delle modifiche che il GME intende adottare al contratto PDR, con il presente comunicato, si rende noto che sono state predisposte le modifiche al Modello di Contratto standard PDR al fine di disciplinare ulteriori prestazioni, rese disponibili dal GME stesso, in relazione all’attività di gestione dei flussi informativi con ACER, volte ad agevolare gli operatori della PDR che si avvalgono dell’opzione “Servizio Upload dati esterni”. Le modifiche apportate diverranno efficaci a decorrere dal 7 aprile 2016.
- In particolare, è stato previsto agli artt. 1 e 3 del Contratto PDR che, qualora le notifiche inviate da ACER, inerenti i dati alla stessa trasmessi dal GME, dovessero contenere messaggi di errore, il GME si impegna a svolgere, nei limiti indicati nel contratto e secondo le modalità ed i termini indicati nel Manuale Utente PDR, le seguenti attività:
- re-invio in automatico ad ACER del file predisposto dall’operatore rispetto al quale ACER stessa abbia segnalato nel predetto messaggio di notifica la presenza di una problematica di natura prettamente tecnico-informatica. Resta inteso che qualora la problematica indicata da ACER nel messaggio di errore sia riconducibile a difformità del formato/contenuto del file caricato dall’operatore rispetto agli standard definiti da ACER, l’operatore stesso dovrà procedere ai relativi correttivi ed al successivo caricamento del file corretto sulla PDR, a valle del quale il GME effettuerà nuovamente la trasmissione del report ad ACER;
apertura, per conto dell’operatore interessato e su richiesta dello stesso, di un ticket presso il centro di assistenza di ACER, qualora le azioni di cui al punto precedente non siano valse alla risoluzione del problema. In tale ultimo caso, la richiesta di apertura ticket dovrà essere inviata dall’operatore secondo le modalità indicate nel Manuale operativo PDR.
A completamento, si evidenzia che per mere esigenze operative connesse ai propri database interni, il GME ha ritenuto altresì utile integrare il set dei dati richiesti con riferimento alla persona fisica, indicata dall’operatore PDR, deputata ad accedere alla piattaforma (User).
Per effetto di quanto previsto all’articolo 9 del contratto PDR, resta inteso che, qualora l’operatore PDR non intenda accettare le modifiche sopra illustrate lo stesso avrà facoltà di recedere dal contratto PDR, inviando apposita comunicazione al GME secondo le modalità indicate nel contratto medesimo entro 15 giorni successivi alla data di effettiva pubblicazione delle modifiche contrattuali sul sito internet del GME (che avrà luogo il 7 aprile 2016) e che sarà resa nota mediante apposita comunicazione. |
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