SERVIZIO DI DATA REPORTING
In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del Regolamento Europeo 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT) e all’articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014 (Implementing Acts) relativamente all’adempimento dell’obbligo di reporting nei confronti di ACER dei dati e delle informazioni inerenti le operazioni effettuate sui prodotti energetici all’ingrosso, il GME rende noto che offrirà un servizio di data reporting in qualità di Register Reporting mechanism (RRM) quanto più completo possibile permettendo agli operatori di avvalersi di un unico interlocutore per l’adempimento dei propri obblighi di segnalazione. Di seguito si riportano le caratteristiche essenziali del servizio e della piattaforma dedicata attualmente in corso d’implementazione da parte del GME i cui dettagli operativi verranno resi noti dal GME nel corso dei prossimi mesi.
AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIE DI SERVIZI OFFERTI
Il servizio di Data Reporting reso disponibile dal GME sarà esclusivamente rivolto ai soggetti che abbiano preventivamente acquisito la qualifica di operatore nell’ambito dei mercati/piattaforme dell’energia gestiti dal GME i quali potranno richiedere al GME l’attivazione di uno dei servizi di reporting offerti.
Con riferimento alla tipologia di dati oggetto del reporting- a cui corrisponde uno specifico servizio - il GME intende riconoscere la facoltà agli operatori che vogliano avvalersi dell’intermediazione del GME, sia per la predisposizione del report che per la relativa trasmissione ad ACER, di indicare, in fase di attivazione del servizio e ferma restando la possibilità di successive variazioni, l’ambito di applicazione dello stesso, vale a dire se lo stesso debba riguardare solo le operazioni effettuate nell’ambito dei mercati del GME o anche quelle effettuate su altri mercati/piattaforme. In tale ultimo caso sarà onere dell’operatore fornire al GME tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’espletamento del servizio di reporting.
Al fine di rendere più agevole l’ottemperamento dell’obbligo di reporting nei confronti di ACER anche da parte degli operatori che non intendono avvalersi del GME per la trasmissione dei dati di pertinenza, il GME renderà disponibile nei confronti di tali operatori un apposito servizio che consenta agli stessi di ottenere, già in formato ACER, i dati e le informazioni relative agli ordini di compravendita e alle transazioni dagli stessi presentate/concluse nell’ambito dei mercati/piattaforme del GME. A completamento si rappresenta inoltre che il GME renderà comunque disponibili ai soggetti che intendono effettuare autonomamente (o attraverso soggetti diversi dal GME) il reporting dei dati di propria pertinenza ad ACER, tutti i dati e le informazioni necessarie allo scopo [1].
FUNZIONALITA’ DELLA PIATTAFORMA DI DATA REPORTING
A seconda della tipologia di servizio richiesto, la Piattaforma Data Reporting (PDR) organizzata e gestita dal GME, oltre a trasmettere ad ACER i contratti registrati presso GME nel formato indicato da ACER ai fini del data reporting, consentirà agli operatori di:
i. caricare, ai fini delle predisposizione del report giornaliero, eventuali contratti conclusi al di fuori dei mercati/piattaforme del GME, purché in formato ACER;
ii. visualizzare il report giornaliero in formato ACER, predisposto dal GME, contenente i dati e le informazioni relative alle operazioni effettuate sui mercati energetici all’ingrosso gestiti dal GME nonché al di fuori degli stessi (a seconda del servizio richiesto dall’operatore al GME);
iii. scaricare già nel formato previsto da ACER il report contenente i contratti conclusi/registrati presso i mercati del GME ivi inclusi gli ordini di compravendita, al fine di trasmettere lo stesso ad ACER in maniera autonoma o attraverso l’intermediazione di un altro RRM;
iv. ricevere dal GME le attestazioni di avvenuta ricezione che il sistema ACER restituirà agli RRM per certificare la corretta ricezione dei dati.
Come noto, il GME, già registrato presso ACER nella lista degli OMP (Organized market places), procederà ad effettuare la registrazione al fine di ottenere la qualifica di RRM ovvero di soggetto abilitato ad offrire il servizio di data reporting nel rispetto dei requisiti all’uopo previsti da ACER.
L’obbligo di raccolta presso ACER dei dati inerenti contratti standard e relativi ordini di compravendita, decorrerà, come definito dall’art. 12 degli Implementing Acts, a partire dal 7 ottobre 2015.
PIATTAFORMA PER LA DISCLOSURE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL REMIT
Il GME rende altresì noto che offrirà agli operatori un servizio per la disclosure delle informazioni privilegiate, rendendo disponibile una Piattaforma per la pubblicazione di tali informazioni, attraverso la quale gli operatori possano adempiere agli obblighi ad essi imposti dal REMIT in tema di pubblicazione tempestiva ed efficace delle informazioni privilegiate (articolo 4) ma anche di trasmissione di tali informazioni ad ACER e alle Autorità nazionali di regolazione (articolo 8).
Tale servizio, oltre a semplificare l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate da parte degli operatori, rappresenterà un valido strumento di trasparenza e agevolerà il monitoraggio dei fenomeni di insider trading da parte del GME, dell’AEEGSI e dell’ACER.
Attraverso tale piattaforma, il GME, metterà a disposizione degli operatori i seguenti servizi:
a. caricamento delle informazioni privilegiate;
b. pubblicazione, nella sezione pubblica del sito della piattaforma, delle informazioni privilegiate;
c. trasmissione tempestiva ad ACER delle informazioni privilegiate, nonché delle comunicazioni di eventuale giustificato ritardo nella pubblicazione da parte degli operatori;
d. archiviazione delle informazioni privilegiate pubblicate e possibilità di scaricamento da parte degli operatori.
L’accesso alla predetta piattaforma sarà rivolto a tutti gli operatori dei mercati/piattaforme del GME, nonché a tutti gli operatori attivi nell’ambito di altri mercati organizzati di prodotti energetici all’ingrosso e nei mercati del bilanciamento, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile e garantire un’efficiente centralizzazione delle informazioni.
Il GME rende infine noto che è stata istituita una nuova sezione del proprio sito web dedicata al Monitoraggio ove saranno ricomprese ed accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività svolte dal GME in tale ambito, al fine di garantire il rispetto dei regolamenti di mercato, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa di settore (e.g. TIMM e REMIT).
[1] Per gli operatori che non intendano avvalersi dei servizi offerti dal GME, si rappresenta che tutti i dati necessari all’adempimento dell’obbligo continueranno ad essere comunque reperibili sulle piattaforme operative di mercato con le consuete modalità e formati.